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R.D. 18/04/1909 n. 193Art. 31. Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in specie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel solo consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3. Art. 32. Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite al- l'art. 4. Art. 33. Gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 30, devono essere rafforzati da montanti di legno, di ferro, o di cemento armato, infissi solidamente a incastro nelle fondazioni, continui fino alla sommità dell'edificio e rilegati fra loro da cinture al piano della risega di fondazione, e a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'armatura a gabbia. I detti montanti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e in ogni caso a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro. Le cinture debbono essere riunite con le travi del solaio, prolungandone una almeno ogni 3 m., impalettata esternamente. In mancanza, si debbono porre chiavi passanti ad ogni 3 m. almeno di distanza. Negli edifici ad un solo piano può essere omesso l'ingabbiamento, ottemperando però a tutte le altre prescrizioni enunciate nei precedenti articoli, a condizione che le grossezze dei muri corrispondano alle norme contenute nell'art. 8 (comma c) . Art. 34. Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 5, nonché quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite. Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto é prescritto all'art. 33, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi, con profondi attacchi, con la parte sana. É vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri. Art. 35. Gli edifici di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata. Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati purché si provveda ad un collegamento ben rigido con la rimanente armatura o intelaiatura. Art. 36. Nel caso di edifici non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 26 per la parte da ricostruirsi. TITOLO IV - Norme igieniche Art. 37. Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849. L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3. Art. 38. Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le Prescrizioni del presente regolamento, anche le norme tecniche ed igieniche approvate con R. Decreto 25 novembre 1900, n. 484. TITOLO V - Sanzioni Art. 39. Qualunque inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme é punita con l'ammenda da £. 10 a £. 1000 e nei casi più gravi, con l'arresto fino a sei mesi. Alla pena medesima soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore o assuntore dei lavori, ai quali può inoltre essere inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte. Art. 40. Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare gli accertamenti e rilievi che reputi necessari, e disporre tutti i provvedimenti che ritenga indispensabili ai fini delle presenti norme, compresa ove occorra, la demolizione delle opere. Egli può valersi di tale facoltà, in ogni tempo e in qualunque stato e grado del giudizio. Spetta pure al pretore richiedere all'uopo l'ufficio di uno o più periti, scegliendo questi di preferenza nel personale tecnico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione. Art. 41. Salva l'applicazione dell'articolo precedente, i lavori che siano con sentenza irrevocabile riconosciuti non conformi alle prescrizioni delle presenti Norme saranno modificati, e, ove risulti necessario distrutti a spese dei contravventori. Quando ai fini del giudizio siano necessari accertamenti tecnici, il pretore, sentita la parte o le parti, nomina d'ufficio uno o più periti nel modo indicato nel precedente articolo. Non sono ammesse controperizie. Art. 42. Una copia di ogni ordinanza o sentenza che venga pronunziata in esecuzione delle precedenti disposizioni, dovrà entro cinque giorni dalla sua data es- sere trasmessa al competente ufficio del genio civile. Art. 43. Per tutte le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di cui é parola nelle pre- senti norme, la facoltà attribuita al prefetto dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici, é estesa anche in ordine alle modificazioni e alle demolizioni che egli ritenesse necessarie. Art. 44. Ogni elettore amministrativo ha diritto di richiedere, anche in giudizio, limitatamente al territorio del Comune nelle cui liste trovasi inscritto, che vengano eseguite le disposizioni contenute nelle presenti norme. Lo stesso diritto appartiene al Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo dei suoi funzionari locali, nonché per le costruzioni, ricostruzioni e riparazioni che venissero fatte nel territorio del comune alla rappresentanza comunale. Art. 45 Le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 sono applicabili anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta. Art. 46 I sindaci, gli ufficiali del genio civile, gl'ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, gli agenti della forza pubblica, le guardie doganali e forestali, e in genere tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Province e dei Comuni, sono incaricati di vigilare per la esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme. TITOLO VI - Disposizioni transitorie Art. 47. Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifici, che si trovino in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti nor- me, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni. Spetta al sindaco, su conforme parere dell'ufficio tecnico comunale, o di un perito scelto ai sensi dell'art. 40, di determinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso. Contro l'ordinanza del sindaco é ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, reclamo al prefetto, il quale provvede in modo definitivo sentito l'ufficio del Genio civile. Il prefetto può sempre, sentito il Genio Civile, revocare o modificare d'ufficio l'ordinanza del sindaco. Roma, 18/04/1909. Visto d'ordine di sua Maestà: Il presidente del Consiglio dei ministri GIOLITTI Il ministro dei lavori pubblici BERTOLINI |
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